Istruzioni acquisto su Climaprice.it
Per usufruire delle detrazioni fiscali, dopo aver aggiunto i prodotti al carrello verificandone la quantità da ordinare, è obbligatorio seguire questa breve procedura:
- registrarsi inserendo le informazioni richieste, email e nuova password
- indicare prima l'indirizzo di spedizione e in seguito quello di fatturazione (se differente) de-selezionando l'apposita casellina
- scegliere la modalità di pagamento "Bonifico"
- confermare e concludere l'ordine senza però effettuare il pagamento
Subito dopo aver completato la procedura sopra è necessario richiedere la fattura anticipata al nostro indirizzo email climaprice@gmail.com e "soltanto dopo averla ricevuta" si potrà effettuare il bonifico parlante seguendo attentamente le istruzioni contenute nella nostra email di risposta. (Per maggiori info contattaci)
Detrazioni Fiscali su Climaprice.it
Attenzione: Con l'ultima legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 la detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) e le detrazioni fiscali al 65% per l'efficienza energetica degli edifici (Ecobonus). La detrazione irpef/ires avviene in 10 anni.
Detrazioni 65%*
I climatizzatori in pompa di calore che forniscono sia riscaldamento che raffrescamento, a condizione che siano ad alta efficienza (come definito dal Vademecum dell’Enea) e che siano installati in sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente, beneficiano delle detrazioni fiscali del 65% per le opere finalizzate al risparmio energetico. I valori minimi di EER e COP per l'applicazione dell'ecobonus dovranno essere rispettivamente 3,23 e 3,71 considerando la riduzione del 5% (già applicata) prevista per i sistemi dotati di inverter, come stabilito nel D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”). Per usufruire del 65% è indispensabile sostituire uno o più generatori con potenza termica pari o superiore ai nuovi.
Detrazioni 50%*
-
Nel caso di ristrutturazione edilizia rientrano nella detrazione del 50% i climatizzatori con pompa di calore con EER ≥ 3,23 e COP ≥ 3,71, purché il condizionatore possa essere usato anche per il riscaldamento nella stagione invernale, a integrare o a sostituire l’impianto di riscaldamento già esistente. L’installazione di un climatizzatore d’aria, in assenza di altri lavori di ristrutturazione, rientra comunque nell'ambito dei lavori per i quali si ha diritto ad accedere alla detrazione fiscale dall'IRPEF del 50% su 10 anni, purché il climatizzatore sia in pompa di calore, ma ad oggi lo sono quasi tutti.
-
Con il Bonus Mobili ed Elettrodomestici rientrano nella detrazione del 50% i climatizzatori con etichetta energetica A+ o superiore installati dopo una ristrutturazione edilizia. L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2023 e 2024 a patto che gli interventi di ristrutturazione siano iniziati dal 1° Gennaio dell'anno precedente. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 8.000 euro per l’anno 2023 e di 5.000 euro per il 2024, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
- Bonus condizionatori in assenza di ristrutturazione: anche se non si ha in atto un vero e proprio intervento di ristrutturazione, è comunque possibile usufruire di tale detrazione come edilizia libera, sia in caso di sostituzione, sia in caso di nuova installazione, in entrambi i casi con uno nuovo sistema in pompa di calore e ad alta efficienza energetica. La detrazione fiscale corrisponde al 50% del totale speso per acquisto, consegna e installazione, da dividere in 10 rate annuali per 10 anni, di pari importo. Oltre a rispettare i requisiti minimi di EER e COP già indicati sopra, è importante che i nuovi climatizzatori non superino i 12 kW (complessivi).
*In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dal 2018 occorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi che accedono alle detrazioni fiscali e che comportano dunque risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA VA EFFETTUATO ATTRAVERSO IL SITO https://detrazionifiscali.enea.it/ entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per le condizioni di ammissibilità degli interventi si rimanda, per maggiori dettagli, all'opuscolo dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” e "Riqualificazione Energetica"
Per beneficiare della detrazione del 50% del 65% per l’acquisto e l’installazione di un climatizzatore d’aria è necessario effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale in cui sia indicata:
-
la causale del versamento, con riferimento a data e numero di fattura (non al numero ordine) e alla norma che consente l'agevolazione (generalmente suggerita in automatico dalla banca)
-
il codice fiscale di chi paga e accede all'agevolazione
-
il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del pagamento (chi vende il climatizzatore).
Basta dirlo allo sportello della tua banca quando fai il pagamento oppure usa l’apposita funzione sull’home banking dal tuo telefono o dal tuo computer, se questa funzione è presente.
GUIDA SAMSUNG GUIDA DAIKIN GUIDA MITSUBISHI
ATTENZIONE: Al momento accettiamo bonifici per detrazione solo su prodotti Samsung, Panasonic e su qualche prodotto Hisense (modelli Hi-Comfort e Easy Smart). Per quanto riguarda tutti gli altri marchi consigliamo dunque di chiedere sempre prima di effettuare l'ordine.
Ad ogni modo, per tutti i prodotti che rispettano i requisiti, basta chiedere conferma al proprio consulente/CAF/commercialista sulla possibilità di usufruire delle detrazioni attraverso un bonifico ordinario (non parlante) e l'integrazione dell'atto notorio, ovvero una dichiarazione che forniamo noi venditori gratuitamente, secondo quanto stabilito dalla circolare 43/E/2016 dell'Agenzia delle entrate.