REGOLAMENTO VENDITA CLIMATIZZATORI | CLIMAPRICE

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

RIASSUMENDO: Da fine 2019 i rivenditori di climatizzatori non possono più vendere/spedire senza prima richiedere una dichiarazione all'acquirente con la quale, quest'ultimo, si impegna a far installare il prodotto da una ditta certificata e abilitata FGAS. NON serve indicare i dati della ditta che provvederà all'installazione. La dichiarazione in oggetto avverrà tramite l'inserimento di una spunta in una casellina visibile prima della conferma ordine. In seguito il venditore, come previsto dall' art. 16 comma 3, lettera d) del D.P.R. n° 146/2018, dovrà obbligatoriamente inoltrare tale dichiarazione per via telematica alla Banca Dati FGAS.

RIFERIMENTI DI LEGGE: Secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) n° 517/2014, art. 11 paragrafo 5, a partire dal 25/07/2019, i venditori di apparecchiature non ermeticamente sigillate e caricate con gas fluorurati a effetto serra (ad esempio condizionatori in R32 o R410 ecc.), potranno vendere agli utilizzatori finali solo nel caso in cui quest'ultimi dimostrino che l'installazione del prodotto verrà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10 del suddetto regolamento.